Art. 1.
(Soggetti beneficiari e ammontare del contributo).

      1. Alle persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia, che hanno iscritto figli minori o minori sui quali esercitano la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile presso scuole paritarie, di seguito definiti «beneficiari», è riconosciuto il diritto a un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle relative rette scolastiche.
      2. Il Ministro dell'istruzione stabilisce annualmente, con proprio decreto, l'importo del contributo di cui al comma 1 sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, come rilevato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, e degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo del contributo può variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce.